Inail, richiesta pagamento dei premi speciali rata 2017: niente sanzioni civili fino al 16 ottobre

Pubblicato il 20 ottobre 2017

Dando disposizioni alle sedi decentrate, con nota del 17 ottobre 2017, l'Inail provvede a fornire chiarimenti sull'invio dei provvedimenti di richiesta di pagamento dei premi speciali di rata 2017 circa gli eventi sismici del 2016 e del 2017.

L’Istituto ha escluso, inizialmente, dall’elaborazione e quindi dalla spedizione le richieste di premio anticipato a titolo di rata 2017: le polizze speciali facchini, apparecchi RX, sostanze radioattive e pescatori relative ai soggetti assicuranti la cui sede dei lavori è ubicata in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nonché i soggetti assicuranti che non intendono avvalersi della facoltà di fruire della sospensione dei pagamenti, nonché tutti i soggetti assicuranti con sede operativa nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, sebbene per questi la sospensione si applichi limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità dell’azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A seguito del completamento degli adeguamenti procedurali e del rilascio nel mese di agosto dei codici di agevolazione, chiarisce la nota, le suddette richieste di pagamento sono state elaborate e spedite nel corrente mese di ottobre, ma per ricomprendere nella richiesta aggregata corrispondente al codice di agevolazione i pagamenti riferiti ai soggetti aventi diritto alla sospensione, i relativi titoli hanno assunto la data di scadenza originaria.

Ora si spiega nella nota n.17836 che i pagamenti delle rate di premio saranno ovviamente considerati nei termini, purché effettuati entro il 16 ottobre 2017, prima data utile successiva alla ricezione della richiesta di pagamento.

Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000 per il periodo che intercorre tra la data della scadenza originaria riportata nel provvedimento e il 16 ottobre 2017.

Fermo restando che la Direzione Centrale Organizzazione Digitale ha assicurato che sono stati inseriti i necessari controlli per evitare l’elaborazione e la spedizioni delle sanzioni civili, eventuali titoli erroneamente elaborati con procedura centralizzata sono da considerarsi nulli.

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