Inail. Prescrizione del diritto alle quote integrative in cinque anni
Pubblicato il 23 febbraio 2013
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute all’Inail circa l’applicabilità dei termini prescrizionali di cui all’articolo 112 T.U. alle quote integrative della rendita, l’Istituto assicuratore ha pubblicato la
nota protocollo n. 1694/2013.
La nota specifica che le quote integrative della rendita Inail – cioè le quote aggiuntive delle prestazioni erogate ai lavoratori infortunati sposati e/o con figli a carico - si prescrivono nel termine di cinque anni. Trattandosi di differenze di ratei di rendita, derivanti dal riconoscimento del diritto alle quote integrative, dal momento che esse non richiedono un accertamento del diritto alla prestazione, in quanto già esistente o in godimento, non soggiacciono al termine di prescrizione triennale prevista dal T.U, bensì a quello quinquennale previsto dall’art. 2948 del Codice civile.
Alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, inoltre, si specifica per motivi di completezza, che la prescrizione del diritto unitario alla rendita è quella ordinaria decennale.