Con istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, l’Inail ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2020/2021 con particolare riferimento alle riduzioni contributive, riepilogando al contempo le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Ricorda l’Istituto assicuratore che scade il 16 febbraio 2021 il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata.
I contributi associativi devono essere corrisposti in un'unica soluzione sempre entro il predetto termine del 16/02/2021.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2020 devono inviare entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2021.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020, invece, è fissato al 1° marzo 2021.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.
Il MEF ha pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, che è pari allo 0,59%.
In base a tale tasso, l’Inail indica quali sono i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2020/2021, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Nello specifico, per l'autoliquidazione 2020-2021 sono previste le seguenti scadenze e i relativi coefficienti:
Rata |
Data scadenza |
Data utile pagamento |
Coefficienti interessi |
1° |
16 febbraio 2021 |
16 febbraio 2021 |
0 |
2° |
16 maggio 2021 |
17 maggio 2021 |
0,00143863 |
3° |
16 agosto 2021 |
20 agosto 2021 |
0,00292575 |
4° |
16 novembre 2021 |
16 novembre 2021 |
0,00441288 |
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.
Per tutti gli altri dettagli, l’Inail rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2020/2021 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".