Dall’Inail arrivano le istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita per i lavoratori giornalisti con la qualifica di direttore, condirettore e vicedirettore, previsto ai fini contributivi e indennitari dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Altresì, a seguito di quesiti provenienti soprattutto da università statali, l’Istituto assicurativo fornisce chiarimenti in merito alla riconduzione dei rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica alla gestione per conto dello Stato nel caso in cui il datore di lavoro rientri in questa particolare forma di gestione assicurativa.
Tali indicazioni sono contenute nella circolare INAIL n. 6 del 7 febbraio 2024, ad integrazione della circolare n. 53 del 6 dicembre 2023.
Per le figure dell’area dirigenziale ossia di direttore, condirettore e vicedirettore si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale.
Diversamente, le figure di redattore, vice caposervizio, redattore esperto, redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, non rientrano nel campo del predetto articolo 4, in quanto i compiti e le funzioni che espletano non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale.
NOTA BENE: I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di direttore, condirettore e vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive.
Ai sensi dell’articolo 127, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione, fermo restando il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal citato decreto.
Si specifica che esulano dall’ambito applicativo della gestione per conto dello Stato i dipendenti statali rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura.
Pertanto, in caso di gestione per conto dello Stato, il datore di lavoro (in deroga al regime ordinario) non deve versare all’Inail il premio assicurativo ma rimborsare l’Istituto delle spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale dei dipendenti statali.
L'Amministrazione statale è tenuta al rimborso all’Inail di tutte le prestazioni erogate a termini di legge per l’evento lesivo accaduto al dipendente in occasione di lavoro (esempio, ratei di rendita).
Si specifica, altresì, che non è previsto il pagamento da parte dell’Inail dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto in tal caso i lavoratori di questo profilo sono tutelati direttamente dall’amministrazione di appartenenza.
Nel caso in cui il datore di lavoro rientri nella gestione per conto dello Stato, anche i rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica rientrano nella speciale assicurazione in gestione per conto dello Stato al pari degli altri rapporti di lavoro subordinato.
ATTENZIONE: I datori di lavoro devono assolvere l’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2024 per il personale dipendente che svolge attività di natura giornalistica con le stesse modalità previste per il restante personale dipendente. Non è richiesto nessun adempimento relativo all’autoliquidazione annuale dei premi ai datori di lavoro in gestione per conto dello Stato che hanno alle proprie dipendenze personale che svolge attività di natura giornalistica.
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