Inail, aggiornati i tassi di interesse di rateazione e sanzioni civili

Pubblicato il 14 settembre 2022

Con la circolare del 13 settembre 2022, n. 34, l’Inail comunica che, a partire dal 14 settembre 2022, sono stati aggiornati i tassi di interesse per la rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.

Con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema nella misura dell’1,25%.

Dal 14 settembre 2022 i tassi di interesse dovuti sono i seguenti:

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Rimangono valide le disposizioni previste dalla circolare 26 luglio 2022, n. 29, sicché la rateizzazione dei debiti dei premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse che è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Per quanto riguarda le istanze di rateazione presentate dal 14 settembre 2022 troverà applicazione il tasso di interesse determinato nella misura pari al 7,25%.

Rimangono invariate le rateazioni in corso, per le quali restano in vigore i piani di ammortamento già determinati con l’applicazione del tasso di interesse vigente alla data di presentazione della domanda.

Sanzioni civili

Le sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 6,75%, a decorrere dal 14 settembre 2022.

Il predetto tasso si applica nelle seguenti ipotesi:

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali si prevede una riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, salvo che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Con delibera del 17 gennaio 2002, n. 13, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

Altresì, l’Istituto ha previsto che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2022:

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