Inadempimento di scarsa importanza, esclusa la risoluzione dell'appalto
Pubblicato il 19 gennaio 2015
Con
sentenza n. 700 depositata il 16 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano respinto il ricorso avanzato dal proprietario di un immobile oggetto di ristrutturazione ai fini della
declaratoria di risoluzione del contratto di
appalto per asserito inadempimento.
No al mancato rispetto del termine se non espressamente convenuto
In particolare, l'uomo aveva lamentato il
mancato rispetto del termine convenuto
per l'esecuzione dei lavori e
gravi vizi e difformità delle
opere realizzate.
Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano respinto le istanze dell'attore rilevando che quest'ultimo
non aveva provato la pattuizione di un termine per l'esecuzione dei lavori e che i
vizi e le difformità non erano tali da rendere le opere inadatte alla loro destinazione.
E i giudici di legittimità hanno ritenuto adeguatamente motivata detta statuizione, osservando come la circostanza emersa in corso di istruttoria secondo cui in un incontro tra le parti, l'appaltatore aveva comunicato che i lavori potevano essere ultimati nell'arco di una ventina di giorni,
non costituiva riconoscimento della pattuizione di un termine.
Sul fronte dei
vizi e difformità lamentate, inoltre, la Cassazione ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a muovere
critiche assolutamente generiche affermando, apoditticamente, che le opere erano state eseguite in modo pessimo.
In particolare, era stato rilevato che i difetti lamentati riguardavano le superfici da ritinteggiare e l'impianto elettrico nel quale non erano stati istallati i setti di separazione, difetti che potevano concretizzare – secondo i giudici di merito – esclusivamente un
inadempimento di scarsa importanza.