La Cassazione ha stabilito la sanzionabilità del contribuente per le inadempienze del professionista, nel caso non provi di aver costantemente vigilato sul corretto adempimento dell’incarico che gli ha affidato. Le sanzioni per violazione delle norme tributarie scattano per il professionista se c'è la prova dell’assenza di colpa del contribuente: l'articolo 5 del decreto 472/1997 prevede che "nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".
Il contribuente, si spiega nella sentenza 6930/2017 della Corte di cassazione, non è punibile solo se dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Nel caso di specie, anche la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l’omissione di qualunque riscontro da parte del cliente del professionista in ordine allo svolgimento dell'attività da espletare.
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