In vigore le nuove regole del mercato del lavoro
Pubblicato il 18 luglio 2012
Mentre si propongono emendamenti, veicolati dal Dl crescita, volti a modificarla, la legge
92/2012, di riforma del mercato del lavoro, è entrata in vigore. Per alcune misure si dovrà aspettare anche un anno o due (l'Aspi, in fase transitoria dal 2013, entrerà a regime nel 2016); invece, altre sono operative. Tra queste ricordiamo quelle che hanno richiesto un confronto più duro tra governo e parti sociali.
Le nuove regole sul licenziamento, frutto di continue limature, prevedono la fine della reintegrazione automatica del lavoratore:
- per i licenziamenti basati su motivi economici dichiarati illegittimi, il giudice potrà stabilire il pagamento di un'indennità risarcitoria (tra le 12 e le 24 mensilità) post procedura di conciliazione;
- solo per manifesta insussistenza del fatto ci sarà il reintegro;
- per il licenziamento disciplinare illegittimo il giudice potrà disporre o il reintegro, ma solo in base alle tipizzazioni previste dai contratti collettivi e ai codici disciplinari, o il pagamento di un indennizzo a favore del licenziato;
- illegittimo è in ogni caso il licenziamento discriminatorio (in base a credo politico, religioso, attività sindacale, o per sesso).
È operativa la necessità di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici: viene attuata tramite apposizione della firma del lavoratore/lavoratrice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego o tramite convalida presso la Dtl o il Centro per l’Impiego competente per territorio; mentre, la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento (o adozione internazionale) devono essere convalidate dalla Dtl.
Infine, sono in vigore, tra tante, le regole: su co.co.co. e partite Iva, per queste ultime per i contratti in corso, le norme si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore; sull’apprendistato; sull’associazione in partecipazione; sulla liberalizzazione dal causalone del primo contratto a termine di 12 mesi; sui contratti in generale (lavoratori intermittenti o a chiamata, lavoratori a progetto eccetera); sui licenziamenti individuali per motivi oggettivi (o economici).
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