In vigore dal 13 novembre le semplificazioni al Tuf
Pubblicato il 31 ottobre 2012
È pubblicato, sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 253 del 29 ottobre 2012, il
Dlgs n. 184 dell'11 ottobre 2012.
Il decreto attua la direttiva
2010/73/Ue che, intervenendo sui regolamenti Consob degli emittenti e intermediari, modifica le direttive
2003/71/CE (relativa al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari) e
2004/109/CE (sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).
Il provvedimento, che entra in vigore dal 13 novembre 2012, aggiorna il Tuf ad esempio: in merito agli interventi
sulla nota di sintesi del prospetto, che andrà redatta in modo conciso e con linguaggio non tecnico, per la cui redazione nessuno sarà
civilmente responsabile; nella definizione d'investitore qualificato è eliminato il riferimento alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese; non si configura come offerta fuori sede, dunque non richiede l'intervento oneroso d'intermediari finanziari, l'offerta, esentata dal prospetto, indirizzata ad amministratori e dipendenti presso sedi e dipendenze delle società del gruppo (stock option).
Con gli interventi di semplificazione nell'ambito dei poteri regolamentari Consob sulla definizione delle procedure organizzative e decisionali interne, si accorciano i tempi di approvazione dei prospetti di offerta al pubblico (Ops, Opv e Opa), poiché Consob potrà attribuire ai singoli dirigenti le competenze per l'adozione dell'atto finale di autorizzazione.
Sono state semplificate e velocizzate anche le operatività delle società di gestione dei mercati e delle società quotate.
In merito a queste ultime l'abrogazione dell'articolo 120, comma 3, del Tuf, elimina l'obbligo di comunicare, alla società partecipata e alla Consob, l'acquisizione di partecipazioni superiori al 10% in Spa non quotate o in Srl.
Non saranno obbligatorie le comunicazioni al pubblico dei registri degli insiders da parte dei soggetti controllanti gli emittenti quotati.
Tra le novità, si evidenzia quella sugli aumenti di capitale, più semplici nelle società per azioni di più vasta compagine sociale: viene abrogata la norma per cui la deliberazione di aumento del capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione,
doveva essere approvata, in qualsiasi convocazione, con il voto di oltre la metà del capitale sociale. Per il quorum deliberativo basterà quello ordinariamente previsto dalla legge o dallo statuto per l'adozione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria.