In scadenza l'acconto Imu e Tasi. Compensazione con tributi locali se c'è il regolamento

Pubblicato il 15 giugno 2015

Scade il 16 giugno il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta municipale sulle seconde case e del tributo sui servizi indivisibili (illuminazione, anagrafe,manutenzione strade, ecc.).

L'Imu e la Tasi possono essere pagati tramite il modello F24 e, in tal caso, beneficiare delle regole ordinarie della compensazione. I debiti per Imu e Tasi possono, però, essere compensati solo con i crediti per tributi erariali e non con altri crediti relativi a tributi locali.

Se il saldo del modello F24 e pari a zero, per effetto della compensazione effettuata, il modello dovrà essere trasmesso con i canali telematici Entratel o Fiscoonline direttamente, oppure avvalendosi di un intermediario finanziario. Se, invece, dalla compensazione risulta un debito fino a 1000 euro, si potrà utilizzare il modello F24 cartaceo.

Chi decide di effettuare il pagamento tramite il bollettino di conto corrente postale ministeriale non potrà effettuare alcuna compensazione.

L'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in caso di presentazione dell'F24 oltre i termini di legge, indicando come sanare l'irregolarità, distinguendo l'ipotesi di un ritardo fino a 5 giorni da quella riguardante un lasso di tempo maggiore. Tali istruzioni dovranno, però, essere riviste alla luce della nuova normativa sul ravvedimento, che non prevede termini predeterminati ma una modulazione diversa delle sanzioni ridotte.

Tributi locali

I comuni non prevedono la facoltà di compensare i tributi locali nell'ambito dello stesso tributo oppure con altri tributi locali, a meno che lo stesso Ente locale non abbia adottato uno specifico regolamento ad hoc, che disciplini la compensazione sia orizzontale che verticale.

È onere del contribuente, dunque, accertarsi dell'esistenza del suddetto regolamento e in caso affermativo attenersi alle indicazioni della delibera locale. Nel caso in cui, invece, non siano state adottate delibere sulle compensazioni, resta valido per il contribuente il diritto al rimborso, con l’istanza da presentarsi entro cinque anni dal versamento.

Se nell'effettuare il versamento al comune, il contribuente indica un codice tributo errato, si può presentare un'istanza di correzione nella quel viene indicato il codice errato, che è stato utilizzato, e quello esatto, che si sarebbe dovuto utilizzare.

Nel caso in cui il contribuente effettua il versamento ad un comune diverso da quello in cui si trova l'immobile, per effetto di un errore di codice tributo, si deve presentare una domanda di rettifica ad entrambe le amministrazioni coinvolte, evidenziando i dati del pagamento e gli estremi catastali dell’immobile.

I Comuni potranno, poi, provvedere ad effettuare tra loro le regolazioni contabili conseguenti, senza coinvolgere il contribuente.

 

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