Infortuni domestici, premio assicurativo

Pubblicato il 24 gennaio 2023

La legge 3 dicembre 1999, n. 493, prevede che i soggetti che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo possano beneficiare della tutela assicurativa Inail contro gli infortuni in ambito domestico.

Quali sono i requisiti assicurativi?

L’assicurazione è rivolta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Pertanto, sono esclusi i soggetti che svolgono un’altra attività che determini l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Nel caso di prima iscrizione, il soggetto dovrà versare il premio nel momento in cui matura i requisiti assicurativi. La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

In caso di rinnovo dell’assicurazione, per mantenere la copertura assicurativa, il premio dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Soggetti assicurati

Sono assicurati coloro che svolgono in modo abituale ed esclusivo l’attività di lavoro domestico, in particolare:

Istruzioni

Ai fini dell’iscrizione/rinnovo, i soggetti interessati – previa autenticazione con SPID, CIE o CNS - potranno accedere al portale INAIL e collegarsi ai seguenti servizi telematici:

Pagamento

Nel caso di prima iscrizione, l’interessato, riceverà l’avviso di pagamento PagoPA all’indirizzo e-mail indicato. Nel caso di rinnovo, il pagamento va effettuato utilizzando l’avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail e disponibile sui servizi telematici.

Il pagamento online è disponibile:

Chi non vuole usufruire del pagamento online potrà versare il premio direttamente presso gli sportelli bancari/postali, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio.

NOTA BENE: L’importo del premio è pari a 24 euro annui, non è frazionabile; tuttavia è deducibile ai fini fiscali.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverso dall’avviso PagoPA
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