In maternità l'assegno di ricerca non cambia il suo importo

Pubblicato il 29 dicembre 2011
A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della riforma dell'Università (legge n. 240 del 30 dicembre 2010) l'Inps, con la circolare n. 165 del 28 dicembre 2011, fornisce chiarimenti su quanto disposto dal comma 6 dell'art. 22, in materia di integrazione dell'indennità di maternità corrisposta dalle università a favore delle ricercatrici durante il periodo di astensione obbligatoria.

L'istituto precisa che le integrazioni pagate dall'Università hanno natura di corrispettivo, soggette, quindi, alla contribuzione alla Gestione separata.

Il versamento dei contributi potrà essere effettuato entro il 16 marzo 2012 per le competenze da gennaio a dicembre 2011, senza incorrere in sanzioni civili.

Dovrà essere inviato anche un Uniemens con l'indicazione dell'ultimo mese di integrazione nel campo "mese di competenza" e del periodo dal primo all'ultimo mese di pagamento dell'integrazione nel campo "periodo di attività".  Nel modello F24 si dovrà indicare lo stesso mese di competenza dell'Uniemens.

Per le integrazioni erogate da gennaio 2012 varranno le normali scadenze di versamento e presentazione del modello Uniemens.
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