Il ministero del Lavoro, con la nota d’interpello n. 2231 dell’8 marzo 2006, interviene sulla questione del contrasto tra l’articolo 29 del Dl 244/95 e l’articolo 36 del Dlgs 276/03, chiarendo che la contribuzione per il lavoro intermittente nel settore edile deve essere calcolato sull’effettiva indennità di disponibilità, anche qualora fosse inferiore alla contribuzione minima calcolata sull’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva.
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