Assonime, con circolare n. 8 del 16 febbraio scorso, ha illustrato una delibera Consob, la n. 16763 del 29 dicembre 2008, che interpreta estensivamente il decreto legislativo 179/2007, sulle procedure di conciliazione e di arbitrato nelle controversie tra risparmiatori, investitori e intermediari. Così, in base alla delibera, risultano suscettibili di composizione in via conciliativa o di devoluzione ad arbitri anche le liti tra un intermediario e un investitore circa l'espletamento del servizio di gestione collettiva del risparmio. Le procedure di conciliazione e arbitrato non hanno carattere obbligatorio, ma costituiscono un'alternativa alla giustizia ordinaria. All'investitore la scelta. Il sistema delle procedure è affidato a una camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob.
La conciliazione, rapida e senza formalità, è subordinata alla mancata pendenza di altre procedure di conciliazione e all'inutile esperimento di una procedura di reclamo interna. Se la procedura va a buon fine viene redatto un verbale che potrà, poi, essere omologato dal giudice divenendo titolo esecutivo, idoneo a fondare un pignoramento. Se la conciliazione non riesce è possibile affidarsi al conciliatore e chiedergli di formulare una proposta, rispetto alla quale ciascuna parte deve prendere posizione. Accanto alla conciliazione, il regolamento Consob ha istituito anche due forme di arbitrato, ordinario e semplificato.
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