In attesa del comodato nessuna deduzione

Pubblicato il 17 maggio 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 196 del 16 maggio 2008, spiega che per poter dedurre le quote di ammortamento di un bene concesso a terzi in comodato è necessaria la verifica dell’esistenza dei requisiti di inerenza del costo e di strumentalità del bene. Dunque, è chiarito che non c’è ammortamento fiscalmente deducibile per le immobilizzazioni che restano in attesa di essere concesse in comodato ai propri clienti. Anche in considerazione dell’eliminazione del quadro EC il maggior ammortamento civilistico non potrà più essere recuperato fiscalmente e non si potrà allungare improvvisamente il periodo di ripartizione dei costi in bilancio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS, customer experience 2024: focus su pensioni, disoccupazione e congedo

03/10/2024

Inps: elenco delle organizzazioni sindacali con nuove adesioni

03/10/2024

Patente a crediti: dal 1° ottobre 2024 nuove regole per accedere ai cantieri

03/10/2024

Patente a crediti: nuovi obblighi dal 1° ottobre 2024

03/10/2024

Concordato preventivo biennale per forfetari: chiarimenti

03/10/2024

Decreto flussi per lavoratori extracomunitari, ecco le nuove regole

03/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy