In attesa del comodato nessuna deduzione
Pubblicato il 17 maggio 2008
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 196 del 16 maggio 2008, spiega che per poter dedurre le quote di ammortamento di un bene concesso a terzi in comodato è necessaria la verifica dell’esistenza dei requisiti di inerenza del costo e di strumentalità del bene. Dunque, è chiarito che non c’è ammortamento fiscalmente deducibile per le immobilizzazioni che restano in attesa di essere concesse in comodato ai propri clienti. Anche in considerazione dell’eliminazione del quadro EC il maggior ammortamento civilistico non potrà più essere recuperato fiscalmente e non si potrà allungare improvvisamente il periodo di ripartizione dei costi in bilancio.