Secondo il contenuto dell’articolo 155 del disegno di legge Finanziaria per il 2007, le società di persone e le società di capitali che svolgono attività agricola tornano alla tassazione catastale. Cioè, la norma prevede che le suddette società che rivestono la qualifica di “società agricola” secondo l’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, possano optare per l’imposizione dei redditi in base all’articolo 32 del Dpr 917/86. Ai fini della tassazione catastale non è richiesto che la società rivesta anche la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il ritorno al reddito agrario da parte delle società che svolgono attività agricola necessiterebbe però di un preciso coordinamento normativo al fine di evitare complicazioni fiscali e oneri maggiori di quanto non sia oggi la tassazione a bilancio. Sarebbe necessario cioè un intervento del legislatore anche su alcune disposizioni del Testo unico delle imposte dirette. Nello specifico, per evitare contrasti, sarebbe opportuno modificare la regola che prevede il calcolo dell’imponibile su base automatica.
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