Imus senza decreto attuativo. Restano Tosap, Cosap e le tasse pubblicità

Pubblicato il 13 gennaio 2015 Il Mef, con la risoluzione 1 del 12 gennaio 2015 del dipartimento Finanze, è chiamato a chiarire l'applicabilità o meno dell'Imus, l'Imu secondaria introdotta dal federalismo fiscale che avrebbe dovuto sostituire una manciata di tasse municipali.

Si ricorda che l'articolo 11 del Dlgs 23/2011 comma 1, prevede: “l'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2015 con deliberazione del consiglio comunale”.

Ebbene, il DF spiega che per poter dare il via all'applicabilità dell'Imus manca il decreto attuativo ex articolo 11 comma 2 del Dlgs 23/2011.

Senza tale regolamento i Comuni non possono intervenire autonomamente, perché non hanno l'autonomia tributaria che deve essere accordata da una legge statale.

Inoltre, non sarebbe possibile, comunque, procedere da parte del Comune, in quanto manca la definizione stessa dell'imposta (individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima), da indicare con il regolamento.

La conseguenza è che l'Imus non può ancora sostituire la Tosap, la Cosap, l’imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), che restano in vigore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy