IMU. Ok all’emendamento sulla retroattività delle variazioni catastali per i fabbricati rurali
Pubblicato il 12 ottobre 2013
Passa in Commissione Finanze della Camera uno dei tanti emendamenti presentati in riferimento al decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di Imu, fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale. Si tratta della correzione all’articolo 2 del Dl n.
102/2013 che ha abolito la prima rata Imu.
L’emendamento, che ha valore di norma di interpretazione autentica richiamando esplicitamente lo Statuto del contribuente (articolo 1), tenta di fare chiarezza su un tema ultimamente al centro di un corposo contenzioso tributario.
La specificazione riguarda l'articolo 13, comma 11-bis del decreto Salva Italia (Dl
201/2011), che prevede il riconoscimento della ruralità dei fabbricati alla condizione che in Catasto le abitazioni vengano qualificate nella categoria A6 e i fabbricati strumentali in quella D10.
Successivamente è intervenuto il Dm
26 luglio 2012 a precisare che non è necessaria la specificazione della categoria catastale A6 e D 10, ma basta apporre la lettera “R” per contrassegnare la costruzione come rurale.
I soggetti interessati potevano presentare la variazione di ruralità entro il termine definitivo del 30 settembre 2012.
Ora con l’emendamento in oggetto si chiarisce che le variazioni catastali riguardanti la ruralità dei fabbricati hanno effetto a decorrere dal terzo anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Così, per le richieste di variazione presentate entro il termine indicato del 30 settembre 2012, l’effetto decorre dal 1° gennaio dell’anno 2009. Specificazione questa forse non del tutto necessaria dato che lo stesso Dm 26 luglio 2012 aveva precisato che l’effetto della retroattività iniziava dal quinto anno precedente.
Grazie al nuovo emendamento, dunque, si riusciranno ora a risolvere tutti i contenziosi più recenti, senza però soluzione per i casi riguardanti i periodi d’imposta più lontani.