Imu dei terreni agricoli montani, tutto da rifare

Pubblicato il 27 gennaio 2015 L'Imu dei terreni agricoli montani, anche per il 2014, è legata all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat (link: http://www.istat.it/it/archivio/6789), che è stato aggiornato, ed è dovuta al 10 febbraio 2015, ma gli esenti del Dm 28 novembre 2014 restano.

Di nuovo calcoli e tempi stretti per i professionisti dell'assistenza fiscale.

Già, perché il dl 4/2015 non elimina le disposizioni del Dm 28 novembre 2014 ma le “corregge”.

Ad esempio, l'Imu non è dovuta per quei terreni che erano esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e che invece ora risultano imponibili con i nuovi criteri.

Dunque, per i terreni esenti da Imu in virtù della deroga citata, relativa al 2014, dal 2015 si dovrà verificare la qualifica soggettiva di chi li possiede e conduce.

In proposito la Fondazione Nazionale Commercialisti – FNC – del Cndcec ha pubblicato sul sito un comunicato utile all'adempimento.

Nel documento, in cui vengono indicati anche i calcoli, si spiega che passato il termine del 10 febbraio 2015 il contribuente può sanare l'eventuale omesso versamento, avvalendosi comunque dello strumento del ravvedimento operoso, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

Nel Dl 4/2015 anche il capitolo delle deduzioni Irap

Con l’articolo 2 comma 1 si abrogano:

- le deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale anche con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, al ricorrere di determinati requisiti (restano solo le deduzioni per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato del 2014, se autorizzati dalla Commissione europea);

- la deducibilità integrale, ai fini IRAP, dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, al ricorrere di determinati requisiti previa autorizzazione della Commissione europea, che valeva a partire dal 2015 (legge di stabilità 2015) ma che non entrerà in vigore.
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