In un controversia per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, l’impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia anche nei confronti dei responsabili assicurati.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ribadendo, in proposito, un recente pronunciamento delle Sezioni Unite, secondo cui in caso di chiamata in causa in garanzia dell’Assicurazione per responsabilità civile, l’impugnazione esperita esclusivamente da quest’ultima – avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e la sua condanna al risarcimento dei danni, sia la domanda di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla relativa qualificazione come garanzia propria o impropria. Si è infatti osservato – conclude la Corte con sentenza n. 9250 dell’11 aprile 2017 - che detta qualificazione assume valore puramente descrittivo, dovendo comunque ravvisarsi, in tal caso, un’ipotesi di causa inscindibile e di litisconsorzio necessario processuale.
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