Impugnazione della delibera condominiale. Il dissenso va provato

Pubblicato il 16 maggio 2017

Può impugnare la delibera assembleare del condominio, ai sensi dell’art. 1137 comma 2 c.c., solo la parte assente alla votazione, dissenziente o astenuta; pertanto il condomino presente che abbia partecipato all'assemblea, non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente o non si sia astenuto proprio in ordine alla delibera che impugna. Il dissenso dell’impugnante, in altri termini, deve essere provato ed incombe sullo stesso l’onere della relativa prova.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di una s.r.l. condomina, che si era opposta ad una delibera adottata dall'assemblea condominiale. Tuttavia detta deliberazione era risultata votata all'unanimità (né risultava agli atti il voto contrario della parte impugnante), nonostante quest’ultima sostenesse “che votazione non vi era stata”.

Verbale di assemblea è scrittura privata. Presunzione di verità contestabile con ogni mezzo di prova

Ebbene, sostengono i Giudici Supremi, il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assembleare, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura. Per cui, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta la querela di falso, potendosi invece fa ricorso ad ogni mezzo di prova.

Al condomino impugnate, l’onere di sovvertire la presunzione

Incombe tuttavia sul condomino che impugni la delibera assembleare, l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale. Mentre nel caso di specie – concludono gli ermellini con ordinanza n. 11375 del 9 maggio 2017 – parte ricorrente non ha fornito alcuna specifica deduzione istruttoria idonea a sovvertire la risultanza del verbale in questione, che riportava l’approvazione senza dissensi della delibera.

 

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