L'accoglimento dell'impugnativa proposta dalla compagnia assicuratrice garante – riguardo al rapporto principale inerente la responsabilità della cliente assicurata – estende i suoi effetti anche a favore di quest'ultima, che, intervenuta a sua volta, ha condiviso le ragioni di detta impugnativa e non se ne è dissociata.
Questo, in sintesi quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 24707 depositata il 4 dicembre 2015, chiamata a decidere in ordine ad una controversia per danni causati da una società cooperativa (coperta da polizza assicurativa) in occasione di un trasloco.
Il giudice del gravame – avverso la condanna al risarcimento - aveva accolto il solo appello proposto dall'assicurazione garante per difetto di prova sul quantum debeatur, mentre aveva respinto l'intervento della società assicurata, in quanto verteva sulla domanda riconvenzionale e non sulla propria condanna.
La Corte di legittimità tuttavia – inquadrando la fattispecie in oggetto nell'art.1917 c.c. a prescindere dalla distinzione tra garanzia propria ed impropria - ha precisato come l'appello proposto dalla società assicuratrice, avrebbe dovuto estendere i suoi effetti anche alla cooperativa assicurata, che si era costituita ed aveva condiviso le medesime ragioni in ordine al rapporto oggetto della domanda principale.
Per cui il Tribunale, una volta ritenuto fondato l'appello della compagnia, avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado anche per quanto riguarda la fondatezza della pretesa rivolta contro la cooperativa e rigettare la domanda stessa anche nei riguardi di quest'ultima.
Ed erroneamente il Tribunale ha ritenuto di non poterlo fare – concludono le Sezioni unite – in quanto la società assicurata non aveva svolto appello incidentale.
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