Impugnabili col reclamo i provvedimenti che sospendono l’esecuzione
Pubblicato il 18 aprile 2012
Con ordinanza n.
6012 del 17 aprile 2012, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si è pronunciata in materia di sospensione del processo esecutivo sancendo che i relativi provvedimenti, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile, “
sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, quest’ultimo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile quando l’opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo asseritamente illegittimo oppure un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice sarebbe illegittimo.