Con l’articolo 22 del Dl n. 21/2022, avente ad oggetto norme per far fronte alla crisi energetica, viene previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, ai seguenti soggetti del settore turistico-ricettivo:
La disposizione, per essere efficace, necessita dell’autorizzazione Ue.
L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, L. n. 160/2019; si tratta della rata a saldo che doveva essere versata entro il 16 dicembre 2021.
Il beneficio è fruibile, specifica l’articolo 22:
La norma stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione del limite relativo al tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare nonché di quello di 250mila euro di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007.
Altresì, si specifica che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Si richiede che gli operatori economici presentino un’autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate con la quale devono attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione CE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Un successivo provvedimento agenziale stabilirà modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni suddette.
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