Con la conversione in legge del D.L. n. 202/2024 (decreto cd. "Milleproroghe") il Legislatore ha prorogato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per dotarsi della polizza assicurativa a copertura delle conseguenze dannose derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Dell’inadempimento di detto obbligo “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste per eventi calamitosi e catastrofali”. Recentemente il MEF ha disciplinato le modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali mediante la pubblicazione del Decreto n. 18/2025.
Si rammenta che l’obbligo, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (all’articolo 1, co. 101-111, della L. 213/2023), interessa tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e relativamente a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
La polizza assicurativa non copre:
Conformemente all'articolo 1, comma 104, della L. 213/2023, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono conto dell'evoluzione delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Nell'approfondimento che segue tutte le informzioni utili.
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