Imprese agricole e boschive terremotate. Mutui agevolati a tasso zero

Pubblicato il 03 febbraio 2022

Contiene i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste per imprese agricole e boschive ubicate nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 30 novembre 2021, pubblicato in GU n. 26 del 1° febbraio 2022.

Il Dl n. 123/2019, convertito con L.  n. 156/2019, all’articolo 9, comma 1, ha previsto l’erogazione:

Soggetti beneficiari

Ad essere interessate sono le microimprese e piccole e medie imprese della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, delle attività connesse all'agricoltura; l’ambito soggettivo è allargato alle imprese boschive, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda.

A tali soggetti viene richiesto, tra l’latro:

Agevolazioni concedibili

L’articolo 3 del decreto Mipaaf-Mef del 30/11/2021 prevede la concessione di mutui agevolati con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, con importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

I progetti finanziabili devono prevedere investimenti compresi tra 300.000 e 500.000 euro, IVA esclusa.

In alternativa, l’impresa può ricevere un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile.

I mutui riferiti alle imprese agricole hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Viene richiesto alle imprese beneficiare di garantire la copertura finanziaria dell’investimento, comprensivo dell'IVA, attraverso un contributo finanziario, con risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno per la parte dell'investimento non coperto dalle agevolazioni.

Iniziative e spese ammissibili

Gli obiettivi che devono contenere i progetti finanziabili sono:

Per l’avvio dei progetti è necessario attendere la presentazione della domanda; inoltre, gli stessi devono terminare entro 36 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Ammesse a finanziamento le spese per:

Si specifica che i beni devono essere nuovi di fabbrica. Quindi sono escluse le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA.

Per l’invio delle domande si attendono istruzioni da ISMEA

ISMEA, soggetto gestore, entro quindici/trenta giorni dal presente decreto emanerà istruzioni applicative per definire i criteri e le modalità di presentazione delle domande.

Queste dovranno indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento.

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