La Camera di commercio di Reggio Emilia, con parere n. 2515 del 3 marzo 2009, ha chiarito che, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2556 del codice civile per le imprese soggette a registrazione, l'obbligo non sussiste per le imprese con sede all'estero, in quanto per le stesse, l'unico adempimento loro richiesto dall'art. 9, comma 2, punto b) del dpr 581/95, è la denuncia dell'unità locale al repertorio delle notizie economiche ed amministrative dell'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente. Se l'impresa è residente all'estero, quindi, non si applicano le norme sulla forma del contratto previste dal codice civile.
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