Impresa sociale per settori definiti

Pubblicato il 29 aprile 2006

E’ stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 97 del 27 aprile il decreto legislativo 155/2006 (di attuazione della legge 118/2005) sull’impresa sociale, che entrerà in vigore da venerdì 12 maggio. Possono assumere la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Non possono acquisire, invece, tale qualifica le amministrazioni pubbliche nonché le organizzazioni i cui atti costitutivi limitano, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e servizi a favore dei soli soci o associati. La disciplina stabilisce che l’acquisto della qualifica di impresa sociale è possibile a patto che siano rispettati tre requisiti fondamentali: l’utilità sociale; l’assenza di scopo di lucro; la struttura proprietaria. In merito al requisito dell’assenza dello scopo di lucro, si specifica che l’impresa sociale, anche se costituita sotto forma di società, si caratterizza per l’obbligo di destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. Non si possono distribuire, nè direttamente nè indirettamente, utili e avanzi di gestione; ma il decreto individua le fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili. La disciplina, inoltre, stabilisce l’obbligo della previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo dei lavoratori, questo non può essere inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. La costituzione di un’impresa sociale, con specifica menzione di questa locuzione nella propria denominazione, va fatta con atto pubblico. 

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