E’ legittimo che una normativa nazionale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, consenta all’amministrazione di tener conto di una condanna penale a carico dell’amministratore di un’impresa offerente per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa. Questo anche se detta condanna non è ancora definitiva e qualora l’amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico.
In tale contesto, è altresì legittimo che la normativa consenta di escludere la detta impresa dalla partecipazione alla gara sull’assunto che la medesima, omettendo di dichiarare la condanna non ancora definitiva, non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta dell’amministratore.
Questa è l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia Ue con riferimento all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
I giudici europei erano stati aditi per rispondere ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata nell’ambito di una controversia tra un’impresa di costruzioni e la Provincia autonoma di Bolzano, in merito all’esclusione della prima da una procedura di gara relativa all’aggiudicazione di un appalto di lavori riferiti alla nuova Casa Circondariale di Bolzano.
Nella vicenda in oggetto, l’amministrazione aggiudicatrice aveva deciso di escludere l’impresa dalla gara d’appalto per aver comunicato tardivamente e in modo incompleto gli elementi che dimostravano la sua dissociazione dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dall’ex amministratore della medesima.
Era stato rilevato, in particolare, che la condanna di quest’ultimo, per un’ipotesi di falsa fatturazione, fosse intervenuta in un momento antecedente alle dichiarazioni rese in gara relative al rispetto dei requisiti generali previsti all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006; come tale, quindi – secondo l’aggiudicatrice – “avrebbe potuto essere dichiarata dalla società in sede di partecipazione”.
Conclusione avallata dalla Corte di giustizia - causa n. C‑178/16, sentenza depositata il 20 dicembre 2017 – secondo la quale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera g), della direttiva 2004/18, un offerente può essere escluso se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, ma anche qualora non fornisca le informazioni riguardanti i “criteri di selezione qualitativa”.
Così, il fatto di non informare l’amministrazione della condotta penalmente rilevante dell’ex amministratore può anch’esso costituire un elemento che consente di escludere un offerente dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione.
I giudici europei, in questo contesto, hanno altresì precisato come la normativa di riferimento non sia affatto sproporzionata per il fatto di prendere in considerazione un comportamento illecito intervenuto nel corso dell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara; e ciò, “tanto più che la normativa di cui al procedimento principale prevede che l’impresa possa dimostrare di essersi effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suo amministratore”.
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