L'iscrizione al Vies del soggetto passivo Iva comunitario è requisito formale, pertanto la mancanza non è un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità, salvo si tratti di casi di frode. A ricordarlo la cassazione con l’ordinanza n. 10006 del 24 aprile 2018.
L’assenza di iscrizione al Vies del cessionario, dunque, non basta all'Agenzia delle entrate per dichiarare la non effettività della cessione intracomunitaria, con conseguente contestazione del corrispondente regime di non imponibilità Iva, salvo si tratti di un caso di frode.
Ricorda la Cassazione che, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, sono necessarie esclusivamente le condizioni sostanziali.
Gli ermellini ribadiscono quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue il 9 febbraio 2017, causa C-21/16: in presenza dei requisiti sostanziali contemplati elencati, la detassazione di un'operazione intracomunitaria può essere messa in discussione nei soli casi previsti (se il cedente abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale, e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell'iscrizione al Vies abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali).
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