Prosegue il cammino della riforma fiscale (legge n. 111/2023): nel Consiglio dei Ministri previsto il 9 aprile 2024, ore 11.15, si esamineranno le nuove regole in materia di imposta di registro, di imposta su successioni e donazioni e imposta di bollo.
Ci sarà una mini rivoluzione nel calcolo dell’imposta di successione: il contribuente provvederà all’autoliquidazione lasciando agli uffici dell’Amministrazione il controllo sull’esattezza di quanto versato. Sarà eliminata l’imposta suppletiva.
Via l’F23 per il pagamento dell’imposta di bollo: sarà utilizzabile il modello F24 che permette, quindi, la compensazione.
Vediamo gli altri passaggi che dovrebbero comporre il nuovo decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale.
Il decreto inizia delineando l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni: a trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
Non vengono modificati scaglioni e aliquote, ma si opera a livello di tassazione introducendo l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni.
Come funzionerà?
Non si dovrà attendere la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio: sarà il contribuente a calcolare e versare l’imposta – che sarà quella principale - entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione.
L’Ufficio delle Entrate successivamente effettuerà i dovuti controlli sulla correttezza della liquidazione. Se l’intervento sarà di rettifica o di accertamento si avrà un’imposta complementare.
Novità anche per la dichiarazione di successione.
Viene previsto che la dichiarazione di successione sia presentata con modalità telematiche: un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ne indicherà le modalità.
Qualora si tratti di soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Si alleggerisce anche la documentazione da allegare alla denuncia: vengono eliminate le indicazioni degli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l’indicazione degli elementi per individuare le navi e gli aerei. L’obiettivo è arrivare anche per la denuncia di successione alla precompilata.
Viene delineata la territorialità dell’imposta disponendo che per i trust e gli altri vincoli di destinazione:
NOTA BENE: L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.
Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento, il cui termine decorre da tale atto.
Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione.
L’imposta è determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario in tale momento esistente; se i beneficiari non sono conosciuti si applica l’aliquota più elevata senza applicazione delle franchigie.
Se viene effettuata tale scelta, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta.
La manovra sulle imposizioni dei tributi indiretti apre a rendere agevole il passaggio generazionale delle aziende.
I trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni.
Il beneficio si applica:
Anche in ambito dell’imposta di registro l’intenzione del legislatore è atterrare nell’autoliquidazione dell’imposta per tutte le tipologie di atti soggetti al tributo. Quindi, l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile.
Rimangono fuori gli atti degli organi giudiziari e di quelli per i quali vige il principio della prenotazione del debito.
Per l’imposta di bollo si registra la novità dell’eliminazione del modello F23 per il versamento: si userà l’F24.
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