Imposta sostitutiva per rivalutazione del TFR, scadenza il 16 dicembre

Pubblicato il 12 dicembre 2019

Avvicinandosi la fine dell’anno, è tempo di scadenze fiscali per le aziende. Scade, infatti,  il prossimo 16 dicembre, il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef dovuta sulla rivalutazione del Tfr accantonato al 31 dicembre 2018. L'imposta di che trattasi trova la sua ragione giuridica nel rendimento che le somme accantonate maturano ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 del Codice Civile. 

Appare, preliminarmente, opportuno ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 623,  con decorrenza 1° gennaio 2015, l'aliquota applicabile passa dal 11% al 17%.

La rivalutazione del TFR e il pagamento dell’imposta sostitutiva

Il versamento dell'acconto sull'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, accantonato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, va eseguito entro il 16 dicembre dai datori di lavoro, sostituti d'imposta.  

Pertanto, sarà onere dell'azienda procedere al ricalcolo del fondo trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice Civile, ed in particolare:  

Tale procedimento si effettua alla fine di ciascun anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e su questa va applicata l’imposta sostitutiva del 17% (misura determinata dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190 - G.U. n. 300 del 29 dicembre 2019).  

NB! In caso di cessazione del rapporto infrannuale, sulla quota di trattamento di fine rapporto maturata nel 2019, fino alla data stessa di cessazione, il datore avrà già trattenuto l’imposta sostitutiva, calcolata applicando al relativo Tfr al 31 dicembre 2018 l’indice Istat del mese in cui è avvenuta la cessazione o, per le cessazioni fino al 14 del mese, quello del mese precedente. 

Il datore di lavoro come sostituto d’imposta 

Come di consueto, il datore di lavoro opererà in qualità di “sostituto d’imposta”. In tal senso, l'imposta sostitutiva determinata nei termini di cui sopra, sarà applicata in riduzione del fondo TFR del singolo lavoratore, e versata con il modello di pagamento F24.  

Sono esclusi i datori di lavoro che hanno proceduto alle prime assunzioni di personale dipendente nel corso dell'anno 2019, non avendo questi un fondo TFR da rivalutare. Diversamente, i sostituti d'imposta, che hanno lavoratori in forza nell'anno 2018, avendo al 31 dicembre 2018 un fondo TFR attivo, dovranno procedere a versare interamente il saldo dell'imposta sostitutiva entro la naturale scadenza del 17 febbraio 2020, ovvero procedere al calcolo dell'acconto con il metodo presuntivo, e cioè nella misura del 90% delle rivalutazioni che matureranno, presuntivamente, nello stesso anno.  

Altresì, la determinazione ed il versamento dell’imposta sostitutiva è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è destinato al Fondo di Tesoreria dell’Inps (salvo successivo recupero nel flusso UNI-EMENS di dicembre per l’acconto, di febbraio per il saldo), fatta eccezione per la parte del Tfr maturato fino al 31.12.2006. 

Per i dipendenti che hanno destinato interamente il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostituiva, salvo il caso in cui la scelta si stata effettuata successivamente e vi sia, pertanto, un fondo TFR con valore positivo ancora accantonato in azienda. Quest'ultimo quota-parte dovrà essere assoggettata a rivalutazione ed a conseguente imposta.  

Rimangono, chiaramente, esclusi i  datori di lavoro domestico, non essendo sostituti d’imposta. 

Le modalità di versamento dell’imposta 

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito, con riferimento al 2019: 

Ancora, l’acconto in scadenza nel mese di dicembre si può determinare alternativamente: 

NB! Nelle operazioni di fusione o di scissione d'azienda, ivi intese qualsivoglia modifiche intervenute ai sensi dell'art. 2112, Cod. Civ., che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti ad effettuare i dovuti versamenti dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto: 

•gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione; 

•la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione. 

Ove tali operazioni non comportino l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti ad effettuare i versamenti: 

•il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro; 

•il soggetto presso il quale si verifica la traslazione senza soluzione di continuità dei rapporto di lavoro, unitamente al TFR maturato. 

 

QUADRO NORMATIVO 

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

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