L’agenzia delle Entrate ha emesso ieri due risoluzioni, la n. 344 e la n. 346, in merito all’imposta sul valore aggiunto in caso di beni importati.
Nella 344/2008 l’Agenzia interviene nel caso dell’immatricolazione in Italia di un veicolo importato dagli Stati Uniti, provvisoriamente immatricolato in Germania (dove l’espletamento delle pratiche di certificazione per l’accertamento delle specifiche tecniche è più rapido). Il veicolo non ha lasciato il territorio italiano. In proposito si spiega che tale immatricolazione non è subordinata al pagamento dell’Iva con modello F24 speciale, poiché non sussiste un acquisto intracomunitario, sebbene sia necessario dimostrare di aver effettuato il pagamento dell’imposta in dogana.
Nella 346/2008 viene chiarito, invece, che non è necessario che l’importatore sia proprietario dei beni importati per il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in dogana: è sufficiente, infatti, la sola inerenza. L’interpello riguardava l’intenzione di importare beni da Paesi extracomunitari con un contratto di consignment stock – che prevede il differimento dell’effetto traslativo ad un momento successivo rispetto a quello della consegna - da parte di un’impresa. L’Agenzia spiega che all’atto dell’acquisizione della proprietà di tali beni l’impresa dovrà emettere autofattura ai soli fini reddituali.
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