La possibilità di derogare alla zonizzazione comunale mediante la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (ex art. 12, comma 3 D.Lgs. n. 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di Denuncia di Inizio Attività. Tale deroga presuppone, difatti, l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto.
E’ quanto enunciato dal Tar per la Puglia, con sentenza n. 1651 del 24 ottobre 2017, respingendo il ricorso di una società, avverso la nota con cui il Comune aveva ordinato la sospensione della D.i.a. per la realizzazione di un impianto di produzione elettrica da fonti rinnovabili costituito da torre eolica e delle infrastrutture connesse.
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