Imprese editrici, codice tributo per il bonus carta. Pubblicati elenchi beneficiari

Pubblicato il 03 maggio 2022

Con due provvedimenti del Capo del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, datati 27 aprile 2022, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del tax credit carta imprese editrici.

Si tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al ROC, che vengono ammesse al beneficio, rispettivamente sulle spese sostenute, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

I soggetti ammessi al beneficio possono fruire del credito d’imposta, mediante compensanzione, presentando il Modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi al tax credit.

Recentemente è stato istituito anche il codice tributo da indicare nel modello di pagamento.

Tax credit carta imprese editrici, codice tributo

Con la risoluzione n. 19 del 22 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Si tratta del cosiddetto bonus carta riconosciuto per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, sotto forma di un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta, da parte del Decreto Rilancio (art. 188 del Dl n. 34/2020).

Il successivo decreto emergenziale DL n. 73/2021, cosiddetto Sostegni bis, ha confermato la misura per il 2021, in relazione ai costi del 2020.

Con la circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti e indicazioni per l’attuazione dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte dello stesso Dipartimento.

Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è stato istituito il seguente codice tributo:

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

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