La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un soggetto che aveva citato in giudizio la Regione e la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio veicolo, a causa dell’impatto con un animale di grossa taglia, in un tratto di strada caratterizzato da un alto tasso di sinistrosità con fauna selvatica.
Confermata dunque la pronuncia di secondo grado, con cui il Tribunale – a differenza del Giudice di Pace – aveva escluso la responsabilità di entrambi i soggetti citati in causa (Provincia e Regione), in ossequio al principio per cui, in tal caso, la responsabilità non può essere imputata agli enti che hanno la custodia di animali selvatici, bensì all’ente proprietario della strada; specie se la domanda e le allegazioni di parte attrice si sono tutte incentrate, come nella specie, sulla soluzione di continuità esistente tra le barriere laterali.
Respinta invece la censura della ricorrente, secondo cui essa danneggiata avrebbe ottemperato all’onere di dimostrare la colpa omissiva degli enti ritenuti responsabili (Regione e Provincia), mediante allegazione e prova del tasso di sinistrosità particolarmente elevato nella zona e con indicazione della presenza di un “buco” nella rete di protezione.
Trattasi, per gli Ermellini, di motivo privo di fondamento, in quanto la ricorrente non è mai andata oltre l’indicazione di condotte attinenti il settore viabilità (catadiottri, recinzioni, ecc.) per rappresentare le presunte omissioni degli enti “incolpati”. Senonché legittimamente – conclude la Corte Suprema con sentenza n. 22345 del 26 settembre 2017 – la sentenza impugnata afferma invece non competere agli enti responsabili per la custodia degli animali, il dovere di istallare reti, fossi, guard rail ai bordi delle strade, essendo ciò, specifico obbligo degli enti proprietari delle strade medesime.
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