L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 85330 del 20 aprile 2018, ha fornito le indicazioni per il recupero da parte degli “impatriati” dei maggiori versamenti relativi al periodo di imposta 2016.
Il documento riguarda i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i titolari di attività d’impresa, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 238/2010, i quali, in luogo della minore tassazione prevista per il biennio 2016-2017, hanno esercitato l’opzione per fruire del regime speciale dei lavoratori impatriati per il quinquennio 2016-2020.
L’ articolo 16 del Dlgs 147/2015 ha stabilito un regime di favore per i lavoratori “impatriati” in base al quale, a decorrere dall’anno di imposta 2016, in presenza delle condizioni richieste, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017.
L’articolo 8-bis del Dl 148/2017, in deroga alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 Dlgs 147/2015, ha modificato la decorrenza dell’opzione, stabilendo che la stessa produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020.
Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2016, sono applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 238/2010 e, quindi, per tale anno, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, percepiti dai lavoratori “contro-esodati”, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in misura ridotta al 20%, per le lavoratrici, e al 30% per i lavoratori, in luogo della tassazione del 70%, prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, per i lavoratori impatriati.
Il provvedimento 85330/2018 indica le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.
I soggetti interessati, che abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per il 2016, possono seguire due strade:
Sono valide anche le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento del 20 aprile.
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