Immobili, frazionamento agevolabile
Pubblicato il 01 giugno 2008
La risoluzione 219/E del 30 maggio 2008 esamina il caso di un contribuente che, acquistata un’abitazione al piano mansarda di un edificio, ne ha rivenduto una porzione prima che decorressero cinque anni e ha realizzato il sovralzo della struttura, costruendo altre unità immobiliari, subito cedute all’ultimazione dei lavori. Rispetto all’operazione, l’agenzia ritiene che allorquando la porzione di un appartamento comprato da meno di cinque anni sia venduta, la plusvalenza realizzata non è tassabile come “reddito diverso” qualora il venditore abbia adibito l’unità immobiliare a propria abitazione per la gran parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Diversamente, la cessione di unità immobiliari realizzate sovralzando l’edificio, intervenuta prima che decorressero cinque anni dall’ultimazione dei lavori, comporta l’emersione di una plusvalenza tassabile proprio come “reddito diverso”. In questo caso il contribuente può optare per la modalità agevolata di tassazione di cui all’articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005.