Nel maxiemendamento alla Finanziaria il regime Iva sugli immobili introdotto con Dl 223/06 (oggi Legge 248/06) subisce ritocchi che incidono sulle operazioni immobiliari effettuate in vigenza del Dl 223 sulla base di norme non convertite: nel periodo compreso tra il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione) le locazioni e le cessioni di immobili strumentali sono state sottoposte al regime di esenzione da Iva, senza facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta. Il che comporta la rettifica della detrazione effettuata all’acquisto, se ciò è avvenuto dal 1° gennaio 1998. La regola che disciplinava l’esenzione in modo esclusivo non è stata convertita in legge, lasciando così i contribuenti nel dubbio sul regime da applicare sulle operazioni compiute in vigenza del decreto legge. Al riguardo, il comma 292 dispone che gli effetti prodotti dal Dl sono fatti salvi, pertanto le locazioni e le cessioni di immobili strumentali realizzate dal 4 luglio 2006 sono esenti da Iva in base all’articolo 10, punti 8 e 8 bis del Dpr 633/72. Ma, viene disposto che il locatore o il cedente possano optare per l’applicazione dell’imposta sulla base degli articoli 8 ed 8 ter come risultano dopo la conversione. L’opzione può esercitarsi nella dichiarazione annuale dell’Iva relativa al 2006.
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