Illegittimo l'ordine di rimpatrio del Questore “per intralcio del traffico”
Pubblicato il 22 giugno 2011
Il Consiglio di stato, con sentenza n.
3451 depositata lo scorso 8 giugno 2011, ha rigettato l'appello presentato dal ministero dell'Interno avverso la decisione del Tar della Lombardia che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Questore di Milano aveva impartito un ordine di rimpatrio, con foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 1423/1956, nei confronti di una donna straniera, una prostituta, sull'assunto che la stessa, praticando la propria attività per strada, creava un notevole pericolo ed intralcio alla circolazione stradale.
A conferma della sentenza dei giudici del Tar, il Collegio amministrativo ha sottolineato l'illegittimità del provvedimento della Questura il quale dovrebbe integrare – sottolineano i giudici - una misura di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 a tutela da condotte tipiche fra cui non rientrava l'intralcio al traffico causato dalla prostituzione di strada.
Lo strumento delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956 - concludono i giudici amministrativi -
“ha una sua funzione tipica e presupposti altrettanto tipici”. E nella specie, l'atto della Questura non corrispondeva assolutamente a questo modello tipico.