Illegittime ordinanze sindacali che vietano alcolici negli stadi
Pubblicato il 08 settembre 2009
Per il Consiglio di stato - ordinanza cautelare del 3 luglio 2009 n. 3511 – è da considerare illegittima, con riferimento agli artt. 5 della legge 287/1991 e 54 del d.lgs. 267/2000, l’ordinanza sindacale con la quale venga disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale durante le partite di calcio. Grazie a questo provvedimento è stata dunque sospesa l’efficacia della sentenza n. 602/09 con la quale il Tar Lazio aveva respinto il ricorso avanzato dal gestore del Bar dello stadio contro l’ordinanza sindacale che aveva vietato la vendita di bevande alcoliche dentro lo stadio comunale.