Illegittime ordinanze sindacali che vietano alcolici negli stadi

Pubblicato il 08 settembre 2009
Per il Consiglio di stato - ordinanza cautelare del 3 luglio 2009 n. 3511 – è da considerare illegittima, con riferimento agli artt. 5 della legge 287/1991 e 54 del d.lgs. 267/2000, l’ordinanza sindacale con la quale venga disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale durante le partite di calcio. Grazie a questo provvedimento è stata dunque sospesa l’efficacia della sentenza n. 602/09 con la quale il Tar Lazio aveva respinto il ricorso avanzato dal gestore del Bar dello stadio contro l’ordinanza sindacale che aveva vietato la vendita di bevande alcoliche dentro lo stadio comunale.


Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy