Illegittima percezione di anticipazioni TFR: licenziamento

Pubblicato il 16 luglio 2020

E’ stato definitivamente confermato il licenziamento comminato ad una lavoratrice alla quale era stato contestato di aver percepito somme non dovute a titolo di anticipazione sul TFR e di averle ottenute illegittimamente, senza che fosse stata rinvenuta, nella sua cartella personale, tutta la documentazione relativa al predetto procedimento.

Difatti, nella cartella della dipendente non era registrata alcuna istanza, né alcuna autorizzazione alla fruizione delle suddette anticipazioni.

Secondo i giudici di merito, il comportamento della prestatrice era di per sé idoneo a determinare il recesso per giusta causa, tenuto conto delle mansioni svolte e della particolare competenza acquisita dalla donna, iscritta anche all’albo dei consulenti del lavoro.

La relativa condotta era stata giudicata di rilevante gravità, denotata da un dolo di elevata intensità ovvero, quantomeno, da una gravissima ed inescusabile negligenza, risultando dunque idonea a ledere il vincolo fiduciario del rapporto contrattuale con il datore e a legittimare il recesso in tronco.

Cassazione: sì al licenziamento per giusta causa

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14698 del 14 luglio 2020, ha confermato dette statuizioni, respingendo, di contro, il ricorso promosso dalla dipendente.

Per gli Ermellini, l'accertata reiterata percezione di un numero abnorme di anticipazioni (ben 21), senza apposite richieste da parte della diretta interessata e senza nemmeno conseguenti concessioni da parte datoriale, in difetto, altresì, di pertinente contabilizzazione e documentazione, ben poteva integrare gli estremi della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., non consentendo la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il comportamento tenuto dalla lavoratrice, in definitiva, aveva inciso negativamente sull'indefettibile elemento fiduciario, tanto più in considerazione delle specifiche mansioni da essa svolte.

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