Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali per la pena senza detenzione

Pubblicato il 17 marzo 2022

Con messaggio 16 marzo 2022, n. 1197, l’Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni operative in materia di revoca delle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale della revoca dei trattamenti assistenziali in questione.

Nello specifico, la revoca delle prestazioni costituisce un pregiudizio al diritto all’assistenza per coloro che non necessitino dei mezzi per sopravvivere, che deve essere garantito a ciascun individuo, anche se colpevole di determinati reati.

La Corte Costituzionale, su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, indica quali sono le misure alternative alla detenzione:

Alla luce di quanto esposto, l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali nei confronti di quei soggetti che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Di seguito le istruzioni operative per la gestione dei singoli trattamenti assistenziali.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’Indennità di disoccupazione potrà essere ripristinata su istanza di parte.

L’erogazione potrà essere erogata con decorrenza dalla data della revoca, a condizione che il soggetto interessato stesse scontando la pena in regime alternativo ovvero da data successiva laddove la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario sia stata disposta in seguito a quella della revoca.

Domande respinte in ragione della sanzione accessoria

Su istanza di parte, le domande indennità di disoccupazione rigettate potranno essere riesaminate ed accolte.

Domande di indennità di disoccupazione agricola

Al fine di procedere al riesame, i condannati che scontano la pena in regime alternativo potranno ripresentare:

Pensione sociale e assegno sociale

Il trattamento potrà essere riattivato con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva laddove la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario sia stata disposta successivamente a quella della revoca.

Domande respinte in ragione della sanzione accessoria

Le domande respinte in ragione della sanzione accessoria potranno essere riesaminate ed accolte con erogazione del beneficio a decorrere dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile

Le prestazioni di invalidità civile revocate potranno essere riattivate, con il riconoscimento dei relativi arretrati del periodo scontato in regime alternativo alla detenzione in carcere.

In tutti i predetti casi, il soggetto interessato dovrà produrre il provvedimento attestante la data, a partire dalla quale, lo stesso, sia stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo.

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