Illegittima la norma che prevede la perdita di efficacia della sospensiva della cartella di pagamento

Pubblicato il 24 luglio 2010

La Corte Costituzionale – con sentenza n. 281/2010 del 23 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che prevede la definitiva perdita di efficacia della sospensiva della cartella di pagamento.

Il fatto riguarda il recupero di un incentivo (uno sgravio contributivo) non ammesso, cioè considerato incompatibile con il Trattato UE, per il quale era stata prevista l’emissione immediata di una cartella esattoriale, impugnabile dinanzi agli organi della giustizia civile.

Secondo quanto sancito dalla legge n. 59/2008, il giudice doveva obbligatoriamente fissare la data dell’udienza di trattazione entro 30 giorni e decidere la causa nei successivi 60 giorni. Ammessa un’unica possibile proroga di altri 60 giorni. Ciò vuole dire che la cartella esattoriale emessa al fine di recuperare lo sgravio illegalmente concesso poteva essere sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, decorsi i quali la stessa diveniva efficace.

I giudici costituzionali hanno ritenuto illegittimo questo procedimento, dal momento che la perdita di efficacia della cartella è subordinato al puro decorso di un termine senza che venga effettuata alcuna verifica sulla persistenza o aggravamento della circostanza che aveva condotto al provvedimento. Cioè, la norma che regola tale sospensione è considerata in contrasto con la Carta costituzionale, in quanto rende asimmetrica la posizione delle parti, con evidente lesione della parità di diritto, dato che l’ente che ha proceduto ad iscrivere a ruolo il credito può azionarlo in via esecutiva, esclusivamente al decorso di un breve arco di tempo. Il tutto attribuendogli un ingiustificato vantaggio.

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