Illecito diciplinare dell'avvocato. Prescritto in cinque anni

Pubblicato il 05 ottobre 2015

Con sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, ha accolto il ricorso di un avvocato – il quale lamentava l'intervenuta prescrizione dell'illecito commesso – avverso la pronuncia con cui il Consiglio Nazionale Forense confermava la sanzione disciplinare, irrogatagli dal Coa di competenza, della sospensione dall'esercizio della professione.

Prescrizione quinquennale

Con l'occasione, la Cassazione ha ribadito un suo costante orientamento, secondo cui la pretesa esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti commessi dai propri iscritti, ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetta alla prescrizione quinquennale di cui al R.d. 1578/1933, dovendo escludersi che il termine ivi contemplato sia da intendersi ai fini della decadenza, e dunque insuscettibile di interruzione o sospensione.

Ciò posto, non risulta - nel caso di specie - che nell'arco temporale compreso tra l'inizio del procedimento ed il deposito della decisione del Coa (ovvero, la sua notifica) sia intervenuto alcun atto interruttivo, per cui la prescrizione deve qui dirsi compiuta.

Per l'interruzione, conta la pubblicazione

Non può infatti ritenersi – come invece sostenuto nella sentenza impugnata – che abbia efficacia interruttiva la data in cui la decisione sarebbe stata assunta, apposta in calce al provvedimento sanzionatorio.

Ciò che invece conta – ai fini interruttivi – è la data in cui il provvedimento è stato pubblicato, posto che solo in tale momento esso viene giuridicamente ad esistere.

Principio, quest'ultimo, pacificamente applicabile anche in relazione ai provvedimenti amministrativi (quale quello del Coa), venendo questi ad esistenza solo nel momento in cui sono depositati presso l'Ufficio, divenendo perciò conoscibili ai destinatari.


 

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