La sentenza di Cassazione n. 25611, del 1° dicembre, è interpretativa dell’articolo 82 (ora 68), comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. Essa afferma che ai fini del calcolo di plusvalenze da alienazione di terreni oggetto di lottizzazione s’assume, quale prezzo d’acquisto dei terreni comperati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione stessa, il valore nel quinto anno anteriore alla lottizzazione, non alla vendita di essi.
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