Il tradimento porta all’addebito
Pubblicato il 12 novembre 2012
I giudici di Cassazione, con
sentenza n. 19114 del 6 novembre 2012, hanno dichiarato inammissibile il ricorso con cui un uomo si era opposto all’addebito di separazione deciso a suo carico dalle Corti di merito in ragione dell’adulterio dallo stesso commesso con un altro uomo. Il fallimento del rapporto matrimoniale, secondo i giudici di merito, era dipeso dai comportamenti del ricorrente, ai quali andava attribuita “
efficacia casuale determinante dell'intollerabilità della convivenza”.
Ed in proposito, la Suprema corte ha ritenuto pienamente rilevanti le dichiarazioni rese, in sede di istruttoria, dai parenti della moglie tradita, i quali avevano riferito di aver sorpreso l’uomo in atteggiamenti intimi con un amico.