Il giudice, nei suoi provvedimenti sulle spese, è tenuto ad indicare la specie di interessi legali che sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge".
Qualora, tuttavia, non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'articolo 1284 del Codice civile, in quanto quest'ultima norma è di portata generale mentre le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.
L'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all'articolo 1284 del Codice civile, infatti, presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, accertamento che attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22457 del 27 settembre 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".