Per giugno 2006, il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto (articolo 2120 del Codice civile), accantonato al 31 dicembre 2005, corrisponde a 1,700119. Dal 1° gennaio 2001, la rivalutazione del Tfr è soggetta a un’imposta sostitutiva (che si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo d’imposta) pari all’11 per cento. Il versamento va effettuato a titolo d’acconto entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento e a titolo di saldo entro il 16 febbraio dell’anno che segue. Entro questa seconda data si versa anche l’imposta trattenuta in occasione della cessazione del rapporto durante l’anno.
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