Il Tar unifica i commercialisti

Pubblicato il 20 agosto 2006

Il Tar di Pescara, con la sentenza n. 425 del 12 agosto dichiarato la sostanziale equiparazione, sin da quella data, tra gli iscritti negli albi dei “dottori commercialisti” e gli iscritti negli albi dei “ragionieri e periti commerciali”. Gli effetti della nuova organizzazione decorrono dal 3 agosto 2005, data da cui ha effetto il nuovo Ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La decisione è stata presa in merito ad una controversia su cui il Tar è stato chiamato a decidere circa la nomina a revisore negli enti locali tra gli appartenenti a uno dei due Ordini. Secondo il giudice amministrativo la pretesa del ragioniere di avere una priorità nella scelta non è fondata in quanto, per effetto della norma transitoria contenuta nell’articolo 78, comma 3, del Dl 139/2005, i due componenti del collegio dei revisori possono essere scelti indifferentemente tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e tra gli iscritti in quello dei ragionieri e perito commerciali. Non esiste, infatti, più, dall’agosto 2005, alcuna riserva a favore dei ragionieri. Un parere degli uffici del ministero della Giustizia del 13 gennaio 2006 decretava l’entrata in vigore del citato decreto legge al 1° gennaio 2008. La sentenza del Tar ha, invece, sottolineato che la norma transitoria dispone anche un’anticipata unificazione degli Albi. 

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