Il Tar di Pescara, con la sentenza n. 425 del 12 agosto dichiarato la sostanziale equiparazione, sin da quella data, tra gli iscritti negli albi dei “dottori commercialisti” e gli iscritti negli albi dei “ragionieri e periti commerciali”. Gli effetti della nuova organizzazione decorrono dal 3 agosto 2005, data da cui ha effetto il nuovo Ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La decisione è stata presa in merito ad una controversia su cui il Tar è stato chiamato a decidere circa la nomina a revisore negli enti locali tra gli appartenenti a uno dei due Ordini. Secondo il giudice amministrativo la pretesa del ragioniere di avere una priorità nella scelta non è fondata in quanto, per effetto della norma transitoria contenuta nell’articolo 78, comma 3, del Dl 139/2005, i due componenti del collegio dei revisori possono essere scelti indifferentemente tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e tra gli iscritti in quello dei ragionieri e perito commerciali. Non esiste, infatti, più, dall’agosto 2005, alcuna riserva a favore dei ragionieri. Un parere degli uffici del ministero della Giustizia del 13 gennaio 2006 decretava l’entrata in vigore del citato decreto legge al 1° gennaio 2008. La sentenza del Tar ha, invece, sottolineato che la norma transitoria dispone anche un’anticipata unificazione degli Albi.
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